Per il consulente tecnico, l’autismo ha cause diverse dalle vaccinazioni.
La sentenza è del 20 gennaio 2015, ed è stata emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, in provincia di Caserta. Un’altra sentenza, del Tribunale di Genova, nel 2013 era arrivata alle stesse conclusioni.
La causa di cui vi parliamo inizia da due genitori che chiedono il riconoscimento del danno da vaccino al proprio figlio, in quanto avrebbe «riportato gravi menomazioni psico motorie» a seguito di alcune vaccinazioni. I vaccini in questione sono l’anti polio, l’anti difterite-tetano-pertosse (Dtp), l’anti emofilo b, l’anti epatite B e infine l’anti morbillo-parotite-rosolia (Mmr).
Il bambino, nato nel 1999, avrebbe fatto regolarmente le vaccinazioni nel biennio 1999-2000. Verso i due anni compaiono i primi problemi: disturbi della comunicazione e dell’attenzione, ritardo cognitivo, epilessia. Nel 2006, i genitori presentano la domanda di indennizzo per danni da vaccinazione. La richiesta viene rigettata dalla Commissione medica ospedaliera di Caserta, sulla base che non esiste un nesso causale tra le vaccinazioni e le condizioni del bambino. I genitori fanno allora ricorso al Ministero per il riconoscimento del nesso di causalità, ma il ricorso non va a buon fine. Presso il tribunale locale di competenza, quindi, viene fatta richiesta di accertamento per condannare il Ministero.
L’art. 1 della legge 210 del 25 febbraio 1992 garantisce l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Il testo dell’art. 1 è il seguente: «Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato».
Secondo il giudice, «espletata la consulenza medico-legale, il C.T.U. [n.d.r.: consulente tecnico d’ufficio] ha concluso non riconoscendo la sussistenza di un rapporto causale fra il disturbo da alterazione globale dello sviluppo di tipo autistico, il ritardo mentale, la epilessia, dai quali il minore è risultato affetto, e le vaccinazioni alle quali lo stesso è stato sottoposto».
Il consulente, un medico legale, ha infatti smentito l’esistenza di un collegamento dei vaccini «sia tra l’autismo, sia con l’encefalite post vaccinale supposta» dai genitori. In pratica, il bambino non ha avuto alcuna reazione avversa alle vaccinazioni. Inoltre, ricorrendo a un’ampia documentazione scientifica, il consulente ha spiegato come comunque non sia mai stato dimostrato il nesso causale tra i vaccini e il tipo di disturbi che si sono presentati nel bambino (così si espresse, ricordiamo, anche l'Oms nel 2013). Questi disturbi hanno invece una causa ancora non nota, ma di sicuro non sono secondari alle vaccinazioni. Conclude infatti così: «In quanto all’esistenza o meno di nesso di causalità, va osservato che esso non è stato ritenuto esistente in quanto le patologie psichiatriche (autismo, ritardo mentale) trovano origine in noxae patogene [n.d.r.: una “noxa patogena” è qualcosa capace di procurare un danno] diverse dalle vaccinazioni a cui il minore è stato sottoposto, non configurandosi quindi l’esistenza dei presupposti per poter usufruire dei benefici della legge 25 febbraio 1992 n. 210».
La sentenza, quindi, ha respinto la richiesta di indennizzo, sottolineando come: «La relazione [n.d.r.: del consulente] risulta condotta in maniera puntuale e rigorosa, tenendo conto della letteratura in materia e della casistica esistente e gli esiti appaiono ampiamente argomentati e suffragati dalla documentazione in atti». Il giudice fa proprie le conclusioni del consulente, in quanto «appaiono immuni da vizi e scevre da illogicità».
MC/AF