Il nuovo Decreto Legge anti-COVID introduce sostanziali novità per quanto concerne i limiti orari agli spostamenti, ripresa delle attività economiche, scenari di rischio delle Regioni e validità delle certificazioni verdi (green pass)
Approda in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto Legge anti-COVID (Decreto Legge n.65- 18 maggio 2021) che, sulla base dell'andamento della curva epidemiologica e dello stato di avanzamento della campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2, introduce novità sostanziali:
- Per quanto concerne i limiti orari agli spostamenti ("coprifuoco") in zona gialla è previsto un progressivo allentamento fino alla totale abolizione secondo le seguenti tappe:
- Dall'entrata in vigore del Decreto (18 maggio 2021) sino al 7 giugno 2021: coprifuoco dalle 23:00 alle 05:00 del giorno successivo, fatti salvi gli
spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute
- A partire dal 7 giugno: coprifuoco dalle 24:00 alle 05:00 (eccezion fatta per gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute)
- A partire dal 21 giugno 2021: coprifuoco completamente abolito (non si applica alcun limite orario agli spostamenti)
Per le zone bianche, invece, non è previsto nessun limite orario agli spostamenti (in zona bianca non vige il coprifuoco).
- Per quanto attiene i servizi di ristorazione, in zona gialla, dal 1° giugno 2021 è consentito il consumo di cibi e bevande anche all'interno e oltre le 18.00 (fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti)
- Per tutti gli esercizi presenti all'interno di mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali è permessa l'apertura anche nei giorni festivi e prefestivi
- La riapertura delle palestre è anticipata, in zona gialla al 24 maggio 2021
- Le attività di piscine e centri natatori riprendono, in zona gialla, dal 1° luglio 2021
- Per tutte le competizioni ed eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale), in zona gialla, è consentita la presenza di pubblico a partire dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, a condizione che sia garantito il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro sia per gli spettatori non conviventi sia per il personale, che venga rispettata la capienza consentita (non superiore al 25% della capienza massima autorizzata) e che il numero massimo di spettatori non sia superiore a 1.000 per gli impianti all'aperto e a 500 in caso di impianti al chiuso.
- Gli impianti nei comprensori sciistici possono riaprire, in zona gialla, dal 22 maggio 2021
- Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad altre attività, possono ripartire in zona gialla dal 1° luglio 2021
- I parchi tematici e di divertimento possono riaprire al pubblico, in zona gialla, a partire dal 15 giugno 2021
- Le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi possono riprendere, in zona gialla, dal 1° luglio 2021
- Le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose sono permesse dal 15 giugno 2021, anche al chiuso in zona gialla, a condizione che i partecipanti siano in possesso di una certificazione verde (" green pass")
- I corsi di formazione pubblici e privati si possono svolgere, in zona gialla, anche in presenza dal 1° luglio
- L'apertura al pubblico di musei ed altri istituti e luoghi della cultura è consentita in zona gialla a condizione che gli accessi siano contingentati o che siano adottate modalità organizzative tali da evitare assembramenti e da consentire sempre il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i visitatori. Resta sospeso il libero accesso ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese
- Riguardo i colori delle Regioni si adottano i seguenti criteri che tengono conto dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione di posti letto per pazienti COVID-19 in area medica e in terapia intensiva:
a)zona bianca: incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
b)zona gialla, alternativamente:
b1) incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti
b2) incidenza settimanale pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti in presenza di una delle seguenti due condizioni:
1) tasso di occupazione dei posti letto per pazienti COVID-19 in area medica pari o inferiore al 30%
2) tasso di occupazione dei posti letto per pazienti COVID-19 in terapia intensiva pari o inferiore al 20%
c)zona arancione: incidenza settimanale pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che si verifichino le condizioni indicate nelle lettere b) e d)
d)zona rossa, alternativamente:
d1) incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti
d2) incidenza settimanale pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
1) tasso di occupazione dei posti letto per pazienti COVID-19 in area medica superiore al 40%
2) tasso di occupazione dei posti letto per pazienti COVID-19 in terapia intensiva superiore al 30%
- La certificazione verde ha validità di 9 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale e viene rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (in questo caso è valida a partire da 15 giorni dopo la somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale)
